MULTA FACILE, DISCO ROSSO AI "VIGILINI"


Le sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2009, n. 5621, si sono definitivamente pronunciate sui poteri di accertamento degli ausiliari della sosta, limitandone la portata alle sole infrazioni relative al mancato pagamento del ticket.C'è di fondo una questione di politica legislativa, però: il parcheggio sulle aree in concessione (per intenderci sulle righe blu) è a pagamento e si applica una tariffa oraria. Con l'esposizione dello scontrino (o del cosiddetto gratta e sosta) l'utente può fruire di uno stallo, per un tempo determinato in relazione alla somma versata. Scaduto lo scontrino, il vigile piuttosto che l'ausiliario applica la sanzione prevista dal codice stradale per la sosta vietata.
Ma non sarebbe più congruo applicare all'utente la tariffa non corrisposta? Se si è accertato che l'automobilista ha lasciato il veicolo per un'ora in più, non è più giusto che paghi la tariffa per quell'ora? In fondo si tratta di un parcheggio in concessione.
La questione, insomma, si potrebbe concludere col recupero dell'indebito, ma con la scelta di sanzionare si commina inevitabilmente una multa di pari importo, a quello che lascia la macchina tutto il giorno (soprattutto se oramai la multa gli è stata data) e a quello che aveva ritardato di un quarto d'ora.
Si dirà: in questo modo ci sarà la tendenza a provarci: se il controllo non arriva l'utente l'avrà fatta franca arrogandosi quello spazio di parcheggio che avrebbe potuto essere fruito a turno da tanti altri nell'arco della stessa giornata.
Per rimuovere ogni dubbio sulla debolezza di questo argomento basta guardare i bilanci delle concessionarie per capire che la gente ci prova eccome, anche a costo di vedersi appioppare una multa salata.
Del resto, se il problema è quello del turn over, resta la possibilità di regolamentare la sosta col disco orario: nessuno paga nulla, ma a chi sgarra una bella contravvenzione in ragione del fatto che non ha civilmente lasciato lo spazio di sosta ad altri alle medesime condizioni. L'idea del ticket era stata introdotta con una finalità di elevato valore sociale, poiché il codice della strada all'articolo 7, comma 7, prescrive che i proventi devono essere destinati al miglioramento dei parcheggi e alla realizzazione di quelli nuovi e non al lucro delle concessionarie.
A questo punto è così legittimo che i contratti di concessione prevedano che i proventi siano versati al concessionario? Oppure non è più legittimo che il Comune versi una somma contrattualmente prestabilita per il servizio, che è sempre quella e non dipende dal numero degli utenti che pagano?
Anche sulla facoltà dei Comuni rispetto all'estensione dei parcheggi a righe blu sono intervenuti gli ermellini della più alta Corte con una massima: non è obbligatorio pagare il ticket della sosta se il Comune non ha creato, nelle adiacenze degli spazi blu a pagamento, superfici di libero parcheggio.
A questa conclusione, anticipata da qualche giudice di pace particolarmente attento ai problemi di equità nell'uso delle strade (per esempio, Giudice di pace di Roma, sentenza 16237/2006) sono giunte le sezioni Unite della Cassazione, massimo organo della giustizia civile, con la sentenza 9 gennaio 2007, n. 116.

A salire fino in cima, tutti i gradini della giurisdizione, è stato un avvocato sardo, di Quartu Sant'Elena, che destinatario di numerose sanzioni per sosta senza ticket aveva fatto ricorso al Giudice di pace di Cagliari, competente per territorio. Nel ricorso, l'avvocato non si era perso in preamboli sollevando un problema di equità, apprezzabile per senso civico, prima ancora che per conformità alle leggi: come avrebbe potuto parcheggiare senza essere costretto a lasciare l'obolo al Comune, se lo spazio a sosta libera si trovava in una zona lontanissima? Che in quanto automobilista dovesse fruire di una simile alternativa, per l'avvocato, non rappresentava una semplice petizione di equità pubblica, ma un diritto sancito dalla legge e più precisamente dal codice della strada.
Letto l'articolo 7 del codice, quindi, il giudice con sentenza del 3 luglio del 2002, gli aveva dato ragione e annullato i verbali, illegittimi non in sé, ma di riflesso all'illegittimità della delibera con la quale la Giunta municipale aveva stabilito di istituire tutti quei parcheggi a pagamento. La norma in questione sancisce che il Comune può certamente istituire parcheggi a pagamento, ma deve garantirne altrettanti gratuitamente nella stessa zona. Una regola di buona gestione che può essere superata solo nelle zone pedonali, in quelle a traffico limitato o quelle classificate, con tanto di delibera del Comune, di particolare interesse urbanistico.
Ma, nel procedimento di Cagliari non era stato nemmeno ben provato che l'auto multata si trovasse in zona A, cioè in area di particolare interesse urbanistico. Il Comune ha preferito ricorrere in Cassazione che respingendo il ricorso ha riaffermato due principi di diritto e di ragionevolezza. Primo, il principio per il quale il giudice civile cui viene chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa, pur non potendo criticare le scelte della pubblica amministrazione può incidentalmente disapplicare i provvedimenti ritenuti illegittimi che stanno a monte della sanzione («nel medesimo senso, con riferimento all'articolo 4 comma 8, del codice della strada approvato con Dpr 393/1959 si sono già pronunciate queste sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo - sia pure al limitato fine della sua disapplicazione - come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento»). In secondo luogo, il principio per il quale, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada il Comune ha l'obbligo di istituire per quanti posti messi a pagamento altrettanti posti, nelle immediate vicinanze, a sosta gratuita.
Restano escluse dall'applicazione di questa proporzione le zone pedonali, quelle a traffico limitato e quelle di particolare pregio (che però devono essere qualificate come tali conformemente al Dm Lavori pubblici 144/1968). 



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